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giovedì 27 dicembre 2007

Rc Auto, stop all'imposizione dei prezzi minimi

L'Isvap: con risarcimento diretto costi giù dell'8%

ROMA (27 dicembre) - Le assicurazione non potranno più imporre prezzi minimi e sconti massimi da applicare agli acquirenti di polizze Rc auto. Lo ha stabilito l'Isvap, l'Istituto di vigilanza sulle compagnie, sottolineando che la disposizione è contenuta nel regolamento attuativo del pacchetto Bersani. Le società d'ora in poi potranno quindi solo stabilire in via preventiva la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato arco di tempo (il cosiddetto «monte sconti»).

Il regolamento si inserisce nel contesto degli interventi di liberalizzazione previsti per frenare l'aumento delle tariffe Rc auto, tra quali spicca la riforma del risarcimento diretto. Secondo le simulazioni effettuate dall'Autorità di vigilanza - sottolinea la nota - il risarcimento diretto sta esercitando un effetto di contenimento dei costi per le imprese pari al 7-8% annuo. Il regolamento, «rendendo ancora più flessibili e trasparenti i prezzi finali al dettaglio e le condizioni contrattuali delle polizze Rc auto, crea le condizioni per una maggiore mobilità del consumatore, una più intensa concorrenza tra le imprese e dunque per il contenimento delle tariffe», aggiunge l'Isvap

L'istituto sottolinea infine come per «una maggiore trasparenza, in base al Regolamento le imprese sono tenute a mettere a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet, i documenti precontrattuali, le condizioni generali e speciali di polizza praticate nonché‚ a rendere disponibile un servizio gratuito di preventivazione personalizzata».

Ai fini della flessibilità, l'Isvap «ha ritenuto compatibile con le finalità del pacchetto Bersani la permanenza di istruzioni impartite ex ante dalle imprese alla propria rete distributiva, volte unicamente a stabilire in via preventiva la misura complessiva del monte sconti assegnato a ciascun intermediario. È fatto invece divieto alle imprese di indicare alle proprie reti distributive limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto al premio di tariffa».

fonte: http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=16005&sez=HOME_NOSTRISOLDI

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